Art. 19.
(Autonomia dei comuni, delle province e delle città metropolitane).

      1. I comuni, le province e le città metropolitane sono enti autonomi secondo la previsione della Costituzione, del presente Statuto e delle leggi regionali di cui al comma 2. Essi sono dotati di autonomia statutaria, normativa, impositiva e finanziaria.
      2. La legge regionale statutaria, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, approvata previo parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria istitutiva, disciplina le elezioni dirette dei presidenti di provincia, dei

 

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sindaci, dei consigli provinciali e comunali, fissa il limite massimo dei mandati consecutivi e detta princìpi fondamentali comuni in materia di ordinamento delle autonomie locali, con particolare riferimento alle decisioni sui tributi, agli strumenti di bilancio, di programmazione finanziaria e di governo del territorio, nonché ai controlli interni, ai diritti dei cittadini e alla tutela delle minoranze.
      3. La legge regionale di cui al comma 2 promuove la pari opportunità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive degli enti locali.
      4. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà di emanare regolamenti per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
      5. I regolamenti emanati ai sensi del comma 4 sostituiscono la disciplina organizzativa e procedurale eventualmente dettata dallo Stato o dalla regione autonoma con legge o regolamento.
      6. I regolamenti di cui al comma 4 devono rispettare i limiti e le prescrizioni espressamente posti dalla legge, nonché quelli rivolti alla tutela di interessi dei soggetti privati o di interessi pubblici la cui tutela è affidata a enti diversi da quello che emana il regolamento.